Cristina GuardaIl Blog di Cristina Guarda

IN VINO VERITAS - IL TESTO UNICO SUL VINO QUASI AL TRAGUARDO

IN VINO VERITAS

Testo Unico sul Vino: parole d'ordine SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE

 

 

L'altro ieri al Senato è arrivato l'ok, ma ora il testo torna di nuovo alla Camera, che il 28 novembre (se non ci saranno modifiche) verrà finalmente approvato il TESTO UNICO DEL VINO, che tutti noi viticoli aspettavamo da tempo: dal vigneto alla bottiglia l’attuale normativa rende necessario adempiere a più di 70 pratiche che coinvolgono 20 diversi soggetti, che per il viticoltore significa 1/3 del tempo a compilare carte! Meno 50% di BUROCRAZIA!

Circa due anni fa è iniziato l'iter parlamentare per dotare il nostro più grande comparto agroalimentare italiano, quello del vino, ad avere una normativa che guarda soprattutto la sburocratizzazione e la semplificazione.
Il testo riguarda: semplificazione delle comunicazioni e adempimenti a carico dei produttori, revisione del sistema di certificazione e controllo con un contenimento dei costi, riconoscimento vitigni storici, revisione del sistema sanzionatorio, introduzione di sistemi di tracciabilità anche per i vini a IGT e norme per garantire trasparenza sulle importazioni dall’estero...

Insomma un testo che taglia il 50% del BUROCRAZIA!
Aspettiamo con grande attesa il 28 Novembre!

Qui sotto vi riporto le principali novità e innovazioni proposte e inserite nel testo votato dalla Commissione della Camera, riassunte brevemente dal gruppo Coldiretti di Cuneo. Par quanto riguarda le modifiche fatte in Senato, riguardano principalmente le sanzioni. Buona lettura!

 

 

PRINCIPALI NOVITA’ DEL TESTO UNICO VINO (fonte Cuneo Condiretti)

La prima versione del testo  si limitava a poco più di un riordino delle norme previgenti.
Di seguito, invece per articolo i più significativi e innovativi contenuti proposti e inseriti nel testo votato dalla Commissione della Camera che ha intrapreso l’iter di definitiva approvazione.
Da evidenziare la nostra impostazione che vuole riconoscere al settore un ruolo importante per l’economia Paese. Insieme alla semplificazione si mira alla valorizzazione del prodotto e alla trasparenza verso il consumatore. E finalmente saranno più proporzionate alla gravità le sanzioni assurde oggi applicate in modo indifferenziato per le inosservanze a riguardo il piano dei controlli e l’etichettatura, che tanto hanno creato tensioni alle imprese.

ART. 1  - VINO PATRIMONIO CULTURALE E RISORSA -“il vino prodotto della vite ed i territori viticoli sono salvaguardati e costituiscono parte del patrimonio culturale gastronomico e paesaggistico italiano frutto di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni”
Tale dizione è stata proposta da COLDIRETTI, non esisteva prima nei testi né legislativi né nel ddl SANI. E’ una importante dichiarazione di principio posta all’inizio del testo che valorizza il vino ma altresì la coltivazione della vite e quindi sancisce l’importanza della  produzione agricola per l’interesse generale del Paese.

ART. 6 VITIGNO AUTOCTONO - L’importanza di classificare i vitigni autoctoni corrobora la battaglia che COLDIRETTI sta facendo anche in Europa contro la “omologazione” e liberalizzazione dell’uso in etichetta dei nostri vitigni e per tutelare dal plagio le nostre specificità.

ART. 7 SCHEDARIO VITICOLO - Il testo proposto da COLDIRETTI dà maggiore certezza alle imprese in ordine ai dati contenuti nello schedario, al fine di evitare che le continue modifiche operate dall’amministrazione (refresh) determinino incertezze rispetto ai dati produttivi. Attualmente le correzioni del refresh spesso non sono conosciute per tempo dal conduttore e questo crea problemi per gli adempimenti e dichiarazioni di produzioni e le domande di aiuto. Con la nuova norma si dà certezza ai dati validati dalle regioni fino a che il viticoltore non li cambia o le modifiche non gli vengono notificate per tempo.

ART. 8 ESENZIONE PLANIMETRIA PICCOLE CANTINE - Si introducono su proposta di COLDIRETTI semplificazioni di adempimenti relative alle planimetrie, compreso l’esonero per le cantine con capacità complessiva inferiore a 100 hl.

ART. 14 AGRITURISMI AGEVOLATI - Su richiesta di COLDIRETTI si introducono semplificazioni per le imprese agricole che effettuano attività connesse di trasformazione dei prodotti agricoli e producono. Interessa ad esempio gli agriturismi con piccole cantine ecc.

ART. 43 ETICHETTE -Etichettatura dei vini a denominazione
Inserite importanti novità richieste da COLDIRETTI per consentire ai produttori di indicare con maggiore specificazione la collocazione geografica dell’azienda e dei vigneti, eliminando il rischio di applicazione di sanzioni per l’indicazione di nomi geografici anche quando essi siano corrispondenti e tutelati come denominazioni di origine. Esempio poter scrivere che la ditta Tizio sia nelle Langhe e in Piemonte. Con questa facilitazione sarà anche più semplice per le imprese fare pubblicità e promozione via internet, qualificando meglio la loro collocazione geografica senza incorrere in sanzioni.

ART. 44 VITIGNO IN ETICHETTA SE almeno 15% - Si chiarisce che per i vini a DO o IG, etichettati con due o più varietà, le varietà possono essere menzionate solo se presenti in percentuale non inferiore al 15%. La previsione costituisce una importante regola per la corretta informazione dei consumatori, per non permettere l’impiego di nomi di vitigni pregiati, particolarmente attrattivi, se non effettivamente presenti in quantità adeguata nel vino.

ART. 47 CONTRASSEGNI PER VINI A DO E IG - Per i vini a Doc si consente, in alternativa ai contrassegni di Stato stampati dal Poligrafico (fascette), l’utilizzazione di sistemi telematici di controllo e tracciabilità. Per i vini a DOC ci sarà quindi un’alternativa più economica, innovativa e di facile gestione, rispetto alle fascette di Stato e di maggiore garanzia rispetto all’uso semplicemente del Lotto. La formulazione approvata consentirà ad esempio l’utilizzo dei QR code quali sistemi di tracciabilità e controllo che consentono ai consumatori anche di avere maggiori informazioni sul prodotto e di agganciarsi al sito internet dell’azienda. Ciò consente altresì alle aziende di sfruttare le opportunità dell’informazione digitale. 

ART. 48 – 54 ACETI - Per quanto riguarda gli aceti sono state inserite positive facilitazioni per i piccoli produttori. Esoneri e semplificazioni anche ai fini della tenuta dei registri riguardano i produttori fino a 10 o 20 hl in base alle fattispecie. non e’ stato inserito l’obbligo di indicazione dell’origine del vino (materia prima)  da noi richiesto.

ART. 58 INFORMATICA UNICA E AFFIDABILITA’ - E’ stato recepito il principio di semplificazione, voluto da COLDIRETTI  che impernia nel SIAN la gestione di tutti gli adempimenti, costituendo lo strumento informatico unico, semplificato e coordinato nella gestione degli adempimenti. Tuttavia il testo si ferma alla enunciazione di principio in quanto non e’ stata accolta la nostra formulazione che prevedeva esplicitamente la riduzione di adempimenti in presenza di dichiarazione di conformita’,  la fissazione di taluni principi quali la proporzionalità degli adempimenti in base alla dimensione aziendale e l’uso dell’autocertificazione. Lavoreremo ancora sui decreti applicativi. 

ART. 59 ACCISE E SPORTELLO UNICO - Sono state accolte tutte le proposte di COLDIRETTI che mirano a semplificare gli adempimenti sulle accise particolarmente onerosi e odiosi poiche’ il vino attualmente e’ soggetto ad accisa pari a zero (quindi nemmeno ci potrebbe essere possibilità’ di evasione fiscale ) – unificazione delle comunicazioni iva e accisa per export – istituzione dello sportello unico presso il MIPAF per facilitare la cessione intracomunitaria e export di vino anche favorendo le vendite dirette al consumatore finale europeo.

ART. 64 CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELLE DO E IG - Sono state inserite le richieste di COLDIRETTI per una importante semplificazione del sistema: unicità del controllore in azienda - introdotta analisi dei rischi (concentra i controlli sulle situazioni a maggior rischio di inadempienze e quindi riduce il numero complessivo degli accessi e i costi a carico delle aziende) – semplifica le analisi chimico fisiche e organolettiche riducendo i costi ed evitando la duplicazione delle analisi (che oggi il produttore paga 2 volte) – si rafforza il controllo e la vigilanza sul mercato.

ART. 68 TUTELA DEL MADE IN ITALY DALLE FRODI E INFORMAZIONE DEI CONSUMATORI - E’ inserita la proposta di COLDIRETTI di rendere pubblici sul sito internet dell’agenzia delle dogane i dati sulle importazioni di vino e dei prodotti vitivinicoli specificando tipologie di prodotto, imprese e quantità.
Inserita la possibilità’ per il consumatore di accedere ai dati dell’imbottigliatore (nome, indirizzo) quando non è espressamente indicato in chiaro ma è usato il codice.

ART. 69 - 86 SANZIONI (PROPORZIONALITA’ + TOLLERANZA + DISSUASIVITA’ ) - Viene inserito il nuovo istituto del ravvedimento operoso. Confermate la diffida e il pagamento in misura ridotta, che già abbiamo ottenuto con le norme orizzontali e che pertanto non sono più riprese nel testo attuale, specifico per il vino.
All’art. 69 Sono state inserite le sanzioni relative al mancato uso delle autorizzazioni agli impianti ricevute entro i tre anni con importi da 500 a 1500 euro per ettaro oltre che l’esclusione dalle misure previste dal Piano Nazionale di Sostegno (OCM).
Nello stesso articolo è stato inserito su formulazione COLDIRETTI il comma 5 che consentirà di evitare l’applicazione delle sanzioni per piccole superfici di scostamento nei casi di allineamento delle superfici (5% fino a 5000 mq).

Su espressa richiesta di COLDIRETTI infine si è riequilibrato il livello di sanzione connesso al piano dei controlli dove oggi,  indifferentemente dalla gravità dell’inosservanza, anche per piccole formalità o minime differenze quantitative si devono sborsare somme insensate. Sono quindi recepite le nostre proposte per differenziare le multe in relazione alla reale gravità’ e pericolosità’ sociale delle violazioni anche operando sulle soglie di tolleranza (si veda in particolare il comma 1 dell’art. 79).

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