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PEDEMONTANA - CORTE DEI CONTI: ORA SI PARLA DI DANNO ERARIALE E NON SOLO...

Pedemontana - IL FALLIMENTO DI ZAIA: RASSICURA E INTANTO SI CELA UN DANNO ERARIALE


Con questo progetto la politica regionale ha perso la strada e si è dimenticata che UN'OPERA SERVE SOLO SE E' AL SERVIZIO DEL CITTADINO e SOLO SE NON DEVE PAGARSELA CARA PER 39 ANNI!
ZAIA non solo è responsabile di + tasse, + rischi per il pubblico e + vantaggi per il privato, ma DI CONTINUARE A RIMANDARE i reali problemi della Pedemontana.

 

Eccovi la lettera delle Corte dei Conti. Buona lettura!

 

Oggetto: relazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 13/2016/C del 9 novembre 2016, Lo stato di realizzazione della superstrada a pedaggio Pedemontana veneta (novembre 2016).

Con riferimento all’indagine in oggetto, é decorso il termine di cui all‘art. 3, comma 6, della legge n. 20/1994, in base al quale le amministrazioni comunicano, entro sei mesi dalla relazione, le misure conseguenzialmente adottate, affinché la Corte dei conti riferisca agli Organi elettivi sull’esito del controllo eseguito.

Poiché, ad oggi, in violazione della norma citata, non sono pervenute notizie sulle iniziative assunte, si chiede che ciascuna amministrazione inadempiente, per i rilievi formulati nell’ambito del proprio settore di intervento, indichi le misure consequenziali adottate, molte delle quali annunciate nell’adunanza del 6 ottobre 2016. Allo stato, risultano non risolte le significative criticità rilevate fin dalla prima relazione n. 18/2015/G del 30 dicembre 2015, quali, fra le altre: l’estrema lentezza dell’iter dell’opera; le carenze progettuali; le difficoltà inerenti all’esecuzione; la determinazione del computo degli espropri; l’esistenza di clausole convenzionali particolarmente favorevoli alla parte privata (limitative del rischio d’impresa, che permettono un vantaggioso recesso, ecc.); gli oneri e le penali e la loro rilevanza per i bilanci pubblici; le problematiche di ordine ambientale segnalate dalle amministrazioni; l’incremento dei costi; le vicende sulla direzione dei lavori; le carenze nella rendicontazione; l’assenza di monitoraggio da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; le varie problematiche sul collaudo.

 

Oltre alle considerazioni sulle criticità di cui alle due citate relazioni, alle quali si rimanda integralmente, si chiede di riferire specificamente sui seguenti punti, anche in considerazione del potenziale danno erariale addebitabile ad alcuni soggetti coinvolti:

1. Il ricorso al partenariato pubblico-privato non solo non ha portato i vantaggi ritenuti suoi propri, ma ha reso precaria ed incerta la fattibilità dell’opera stessa. E’ evidente, infatti, la difficoltà a far fronte al closing finanziario, ricorrendosi, in contrasto con i principi ispiratori della finanza di progetto, all’intervento di organismi pubblici per superare le criticità dell’operazione. E’ manifesta, inoltre, la traslazione del rischio di
mercato sul concedente, fatto anch’esso in contraddizione con la ratio del ricorso alla finanza di progetto. Si chiede di relazionare in dettaglio.

2. Solo pochi mesi fa, il rappresentante dell’amministrazione ebbe a puntualizzare che le previsioni di traffico furono “adottate sulla base di studi e modelli basati su rilievi reali di traffico. A fronte di un periodo di contrazione del traffico stesso che ha caratterizzato gli esercizi compresi fra il 2010 ed il 2013., le ultime annualità hanno segnato, nel Veneto, un nuovo trend di crescita e di ripresa dell’economia e degli spostamenti complessivi, sia interni che di transito internazionale. Per converso, sarebbe interessante comprendere ed esaminare analoghi studi e modelli sulla base dei quali” vi siano “previsioni ottimistiche sui volumi di traffico, da cui possano derivare rischi di ulteriori esborsi pubblici, rispetto a quelli già contrattualmente disciplinati”. Si chiede di riferire su tali convincimenti contraddetti dalle iniziative subito dopo assunte.

3. a) Per il rappresentante dell’amministrazione, “non risulta sussistere alcun inadempimento contrattuale riguardante il cosiddetto closing finanziario“. Tuttavia, l’art. 144, comma 3-quater, del codice dei contratti stabilisce che l’amministrazione aggiudicatrice “prevede, nel bando di gara, che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione dei rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o in mancanza della sottoscrizione o del collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all’art. 157, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo”. Se é vero che la disposizione non si applica alle fattispecie anteriori, il principio della buona fede contrattuale, di cui la norma citata é un’applicazione
legislativa, richiede l’acquisizione in tempi ragionevoli del finanziamento privato; in tal senso, non può non rilevare che l’approvazione del progetto definitivo risale al 2010. La mancanza, da parte del concessionario, di una sollecita sottoscrizione del finanziamento ha prodotto conseguenze rilevanti, quali l’utilizzo di risorse pubbliche per l’avvio dell’opera, senza le quali non si sarebbe giunti all’attuale stato di avanzamento, e l’intervento di supplenza della parte pubblica al fine de ottenere i finanziamenti privati. Si chiede di riferire.

b) Peraltro, non é stato chiarito, nell’adunanza del 6 ottobre 2016 della Sezione, la distribuzione della voce ‘somme a disposizione" erogate. Si chiede di specificare.

c) Si chiede di conoscere il valore totale delle garanzie a tutela dell’amministrazione in caso di inadempimento contrattuale (polizza fideiussoria. ccc.).

4. a) Da un comunicalo ufficiale della Regione Veneto si apprende che i contributi pubblici, a seguito dell’atto aggiuntivo recentemente firmato, ammontano a quanto riportato sotto in tabella. Si chiede di confermare il dato, inviando anche l’atto aggiuntivo richiamato.

b) Peraltro, se confermato, tale radicale mutamento delle prestazioni contrattuali rischia di violare consolidati principi comunitari, incidendo su elementi sostanziali della convenzione originaria e tali da snaturarne l’originario rapporto. Infatti: introduce un ulteriore contributo pubblico di 300 milioni in conto capitale; elimina i pedaggi dalla remunerazione del contraente generale e introduce un canone di disponibilità; attribuisce alla regione: i pedaggi, con conseguente traslazione del rischio. Mette conto ricordare che sia in sede di gara che nelle successive fasi processuali furono determinanti, al fine
dell’attribuzione della commessa, le stime di traffico ed il contributo da parte della Regione. Si chiede, pertanto una dettagliata relazione sul punto.

5. Non é ancora chiara la realizzabilità di molte strutture ,funzionalmente connesse all’opera principale. anche tenuto conto che parte della viabilità di raccordo non é stata inclusa nel costo e a ciò deve provvedersi con ulteriori fondi pubblici.
a) Il rappresentante dell’amministrazione ha riconosciuto che per “alcuni tratti di viabilità complementare originariamente previsti nel progetto, ma non tali da condizionarne la funzionalità e l’assetto complessivo della viabilità afferente, sussistevano, come continuano a sussistere, condizioni tali da richiedere un
approfondimento tecnico progettuale, cosi come risulta anche dagli atti istruttori relativi alla approvazione del progetto esecutivo del dicembre 2013. Tali condizioni permangono e rendono non definite le relative progettazioni, sia a causa di diverse esigenze manifestate dagli enti locali direttamente interessati, sia anche per la necessità che trovano una più puntuale definizione altri interventi infrastrutturali in programma da parte della regione”. Si chiede di riferire sull’evoluzione intervenuta negli ultimi mesi.

b) L'atto aggiuntivo alla convenzione stabilisce che resta “ferma la possibilità per il concedente di attivare, con verbale di intesa da sottoscrivere fra le parti e sulla base di specifica previsione finanziaria, la realizzazione di opera complementari all’asse superstradale temporaneamente sospese e rientranti nella concessione, ovvero la progettazione di ulteriori opera di viabilità comunque connesse e funzionali all’assetto del sistema viario complessivo”. Tali opere“, sospese ma rientranti nella concessione,
dovrebbero aver prodotto una diminuzione del quadro economico generale, cosa che non é accaduta, in quanto il rappresentante dell’amministrazione ha affermato che la “diminuzione dell’importo complessivo del quadro economico di progetto esecutivo è compensata dall’aumento dei costi per la realizzazione delle altre tratte costituenti l'opera nel suo complesso ’, senza fornire, tuttavia, un quadro di tali compensazioni. Si chiede di riferire in dettaglio.

c) Nell’adunanza del 21 dicembre 2015, l’assessore regionale ai lavori pubblici dichiarò la disponibilità a finanziare ulteriori interventi a favore della viabilità di raccordo, come richiesto da molte amministrazioni comunali; tali opere non sono incluse nel costo complessivo e a ciò dovrà, pertanto, provvedersi con ulteriori fondi pubblici. Tuttavia, a causa delle competenze attribuite al commissario, “la regione non dispone ancora di documenti attendibili, non risultando pervenuti dati afferenti alla viabilità di raccordo.
Sul punto, peraltro, si precisa che un eventuale intervento finanziario regionale non può che essere parametrato alla esatta quantificazione dei costi in relazione alle risorse concretamente disponibili o ragionevolmente reperibili, in conformità alla normativa vigente, tenuto conto, inoltre, delle numerose variabili incidenti sull’esecuzione contrattuale”. Si chiede di riferire sull’evoluzione della problematica.

6. Il Comune di Breganze afferma due per la viabilità complanare e le opera compensative “sono intercorsi colloqui, nella primavera di quest’anno., con Sis, nel corso dei quali sono state individuate soluzioni progettuali condivise e ritenute ottimali anche dal consorzio sotto il profilo del contenimento dei costi di realizzazione (si fa riferimento, in particolare, alla progettazione della complanare), colloqui ai quali, tuttavia, non é seguito alcun avallo ufficiale da parte del commissario”. Si chiede di riferire sull’evoluzione della problematica.

7. Manifesta insoddisfazione anche il Comune di Povegliano, secondo cui la sottoscrizione di un protocollo “non poteva non implicate il successivo finanziamento dell’opera, dal momento che la stessa veniva ritenuta da tutti i firmatari come indispensabile. Non è, infatti, ipotizzabile che gli enti coinvolti abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa nella consapevolezza che non ci sarebbero potute essere idonee fonti di finanziamento. Si ribadisce l’assoluta necessità di dar corso agli accordi sottoscritti, anche ricorrendo alla
possibilità offerta dalla convenzione con il concessionario di introdurre ulteriori opere di viabilità connesse alla superstrada, allorquando, come in questo caso, si tratti di opere di fondamentale importanza per la funzionalità della stessa”. Si chiede di riferire sull’evoluzione della problematica.

8. Si chiede di riferire sulle attività di controllo, ancora in fase di impostazione nel novembre 2016, del Ministero delle infrastrutture. Al ministero dell’economia e delle finanze si chiede se siano state superate lo problematiche riguardanti la contabilità speciale.

9. La regione riferisce che sono “pervenute alcune lamentele relative ai tempi di pagamento delle indennità di espropriazione“, mentre, secondo il concessionario, le procedure espropriative "si svolgono nel pieno rispetto delle vigenti normative”“, avendo “sottoscritto molteplici verbali di determinazione ed accettazione delle indennità di espropriazione, di occupazione d’urgenza e di occupazione temporanea non preordinata ad esproprio. In diversi casi, gli espropriali non hanno provveduto a trasmettere la
documentazione prevista dal t.u. e dall’art. 15 dell’accordo, con la conseguente impossibilità di procedere alla stipula del preliminare e, conseguentemente, alla liquidazione dell’indennità“. Peraltro, secondo il Comune di Breganze, sono “ancora aperte numerose pratiche relative agli indennizzi dei privati, cui va aggiunta quella relativa alla pratica" con la stessa amministrazione e per la quale questa “non ha ancora
ricevuto alcuna comunicazione o riscontro". Nell’adunanza del 6 ottobre 2016, é stato fornito un quadro riepilogativo dello stato delle procedure di esproprio, dal quale risulta che, a fronte di un importo di indennità concordate per oltre 174 milioni, sono stati pagati solo 43 milioni e già pagabili somme per ulteriori 64 milioni. Si chiede di riferire sull'evoluzione della problematica, aggiornando il dato dei pagamenti effettuati.

10. Rappresenta una distorsione del sistema il fatto che, per un’opera di cosi rilevante impatto, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare abbia ignorato, a distanza di tre anni dall’approvazione del progetto definitivo, lo stato della sua evoluzione, affermando che le attività “sono, ad oggi, ferme alla fase progettuale preliminare a suo tempo approvata” e che lo stesso dichiari, in dissenso con la procedura
adottata, di essere “in attesa della trasmissione del progetto definitivo per l’avvio della procedura di competenza inerente la verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate, come anche richiamato nel dispositivo finale della (…) delibera Cipe". Si chiede una dettagliata relazione sul punto da parte delle due amministrazioni in dissenso.

11. Lo stesso ministero lamenta la pratica impossibilità di procedere all’attività di monitoraggio ambientale: “Si era convenuto che, nel caso del mancato rinnovo della gestione commissariale in scadenza al 31 dicembre 2016, e, quindi, del venire meno dei poteri dettati dalla vigente ordinanza, si sarebbe proceduto con le attività di monitoraggio ambientale nell’ambito delle competenze del ministero che, attraverso la commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale Via e Vas, sono espletate con la procedura di
verifica di attuazione, di cui all’art. 185, cc. 6 e 7, del d.lgs. n. 163/2006., per quanto vigente ai sensi dell’art. 216 del d.lgs. n. 50/2016, e consistenti nelle attività di monitoraggio ambientale, di verifica della corretta realizzazione dell’opera e dell’osservanza delle eventuali prescrizioni dettate nelle fasi precedenti. Nelle more, si era, altresì, condivisa la trasmissione, da parte del commissario, di una relazione organica che illustri lo stato di avanzamento dei lavori, corredato del relativo cronoprogramma, nonché le complessive
attività svolte a livello amministrativo e ambientale, nonché l’impegno a produrre un report trimestrale del piano di monitoraggio ambientale da trasmettere alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali. Per quanto sopra si sollecita l’invio della documentazione, secondo quanto condiviso nella predetta riunione”. Si chiede una dettagliata relazione sul punto da parte delle due amministrazioni in dissenso.

12. Anche il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo stigmatizza che - nelle more della definizione della procedura del progetto definitivo in variante del progetto preliminare di alcuni lotti - il commissario abbia proceduto all’approvazione del progetto, senza aver “sufficientemente e adeguatamente recepite le valutazioni espresso dalle due soprintendenze competenti”, affermando la necessità che vengano pienamente recepite tutte le prescrizioni e raccomandazioni puntualmente rilevate, al fine di consentire il necessario controllo “nelle fasi di progettazione esecutiva ed autorizzativa
propedeutiche all’intervento da realizzare”. Peraltro, l’amministrazione provvide a rispondere alle considerazioni del ministero solo successivamente al rilievo istruttorio della Corte. Si chiede una dettagliata relazione sul punto da parte delle due amministrazioni in dissenso.

13. Si chiede se si sia provveduto alla chiusura della contabilità speciale n. 5391 e alla trasmissione del rendiconto finanziario ex art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.

I Comuni e gli enti esponenziali di interessi che hanno partecipato all’adunanza del 6 ottobre 2016 - che leggono per conoscenza la presente nota - possono inviare, qualora lo ritengano opportune, valutazioni sull’evoluzione recente della gestione della Pedemontana. Si chiede a tali amministrazioni comunali ed enti di non rispondere nel caso in cui non abbiano elementi rilevanti da comunicare.
Anche al fine di evitare inutili carteggi e per maggiore comprensione reciproca, si chiede di rispondere punto per punto e lettera per lettera, mantenendo l’ordine di numerazione delle richieste.

Si chiede cortesemente di riferire entro, e non oltre, il 30 giugno 2017, anche in vista della prossima convocazione della Sezione.

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